lunedì 20 luglio 2009

Agevolazioni prima casa

In caso di acquisto della "Prima casa" sono previste una serie di agevolazioni:

- L'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta.
- Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Se il venditore dell'immobile è soggetto ad Iva chi compra dovrà pagare l'Iva con l'aliquota ridotta al 4% al posto del 10%.
L'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare nella misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
Se il venditore dell'immobile non è soggetto ad Iva l'imposta di registro si dovrà pagare con l'aliquota del 3% al posto del 7%.
Le imposte ipotecarie e catastali si dovranno pagare ognuna in misura fissa di 168 euro.

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa riguardano:

La natura dell'immobile acquistato. Le agevolazioni interessano solo i trasferimenti di case di abitazione "non di lusso".
Le abitazioni non di lusso sono quelle non aventi le caratteristiche indicate nel Decreto Ministeriale 2.8.69 (che considera abitazioni di lusso, ad esempio, quelle dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie, o di campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.).

L'ubicazione dell'immobile acquistato.
L'immobile deve essere ubicato: - nel comune di residenza dell'acquirente
- nel comune in cui, entro 18 mesi (termine elevato da 12 a 18 mesi dall’1/1/2001) l'acquirente stabilirà la propria residenza
- nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello di residenza
- nel comune in cui ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro da cui dipende l'acquirente che si sia trasferito all'estero per motivi di lavoro
- nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE) l'immobile può essere acquistato come prima casa in qualsiasi comune del territorio italiano.

L'acquirente nell'atto deve dichiarare:
- di non essere titolare, esclusivo o in agevolazioni comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- qualora non risieda già nel comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, deve altresì impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune dove si trova l'unità abitativa acquistata con le agevolazioni "prima casa".

L'AZIONE DI VERIFICA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI “PRIMA CASA” PUÒ ESSERE EFFETTUATA DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRE ANNI.


Riepilogo delle imposte

Acquisto prima casa da privato Registro 3%, altre acquisti 7%
Ipotecaria Euro 168,00,altre acquisti 2%
Catastale Euro 168,00, altre acquisti 1%
Acquisto prima casa da impresa Iva 4%, altre acquisti 10%
Registro Euro 168,00, altre acquisti Euro 168,00
Ipotecaria Euro 168,00 altre acquisti Euro 168,00
Catastale Euro 168,00 altre acquisti Euro 168,00



Decadenza dalle agevolazioni

L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto siano false;
- non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero dell'imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta, oltre gli interessi di mora.


Se si vende e si riacquista la "prima casa"

Chi cede l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, ed acquista un'altra abitazione, non di lusso, costituente prima casa, può beneficiare di un credito di imposta costituito dal recupero dell'imposta di registro o dall'IVA versata al momento dell'acquisto del primo immobile. Il tutto alle seguenti condizioni:
1) il nuovo acquisto deve avvenire entro un anno dalla vendita dell'abitazione precedente;
2) il contribuente non deve essere decaduto dal beneficio prima casa;
3) se la vendita è posta in essere senza che siano decorsi cinque anni dal primo acquisto, la nuova casa deve essere adibita ad abitazione principale.

Fonte: Agenzia delle entrate

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